Con il superbonus al 110% isolamento termico e climatizzazione diventano centrali

Il recente Decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha introdotto la detrazione Irpef e Ires del 110% nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico.

In particolare, sono stati introdotti i seguenti tre nuovi interventi, agevolati con il superbonus del 110%, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (probabilmente dovrebbe essere esteso al 31 dicembre 2022): la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i CAM (criteri ambientali minimi).

Solo se «congiunti ad almeno uno» dei tre interventi dell’ecobonus, definiti «trainanti», verranno sostenute spese per altri interventi già precedentemente agevolati al 50-65- 70-75-80-85% per il risparmio energetico «qualificato» o per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: a tutti questi interventi spetterà la detrazione del 110% dall’Irpef o dall’Ires.

Per tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, in base all’articolo 16, del decreto legge 63/2013, la percentuale sarà elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei tre nuovi interventi «trainanti».

L’aver scollegato, in questo caso, l’aliquota al 110% dagli interventi trainanti, potrebbe portare a pensare che le vecchie percentuali di detrazione con le vecchie regole rimarranno in vigore anche dopo il primo luglio 2020 per gli interventi previsti in precedenza.

Infine il superbonus del 110% riguarderà anche le installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, a patto che siano eseguite congiuntamente ad uno degli interventi che beneficiano del super bonus: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i 3 trainanti) o quelli per il sisma-bonus.

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