Ecobonus: le attestazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei livelli di efficienza

Il Dl Rilancio nell’introdurre i nuovi incentivi al 110% prevede requisiti tecnici specifici e differenti rispetto a quanto previsto per l’ecobonus ordinario.

Ancorchè allo stato attuale non specificato, si dovrà rispettare la regola per cui per poter fruire delle detrazioni si deve essere in regola con tutte le norme previste, amministrative e urbanistiche (Dpr 380/2001 e Regolamenti edilizi comunali), energetiche (Legge 10/91, Dlgs 192/05) e di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08).

Inoltre, in cantiere, si dovranno rispettare tutti i protocolli previsti per prevenire il contagio da Covid-19.

Titoli abitativi

Come detto nel precedente articolo il superbonus è previsto per tre interventi definiti trainanti:

  • interventi di coibentazione delle superfici opache;
  • interventi di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale in fabbricati costituiti da più unità immobiliari;
  • interventi di sostituzione dell’impianto termico di riscaldamento in singole unità immobiliari («edifici unifamiliari» per i quali viene quindi richiesta la ristrutturazione dell’impianto termico, in base al Dlgs 192/05).

Questi interventi estendono l’aliquota del 110% anche alle detrazioni per l’ecobonus dall’articolo 14 del Dl 63/2013: colonnine per le auto elettriche e impianti per il fotovoltaico e sistemi di accumulo, purché, appunto, svolti congiuntamente ai primi.

I requisiti degli interventi

Gli interventi “trainanti” sono di tre tipologie:

  • Interventi di coibentazione delle superfici opache «verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo». L’articolo 2 del Dlgs 192/05 fornisce una definizione di «edificio» tale per cui il superbonus si può applicare a un fabbricato composto o meno da più unità immobiliari, ma anche a singoli appartamenti inseriti all’interno di condomini (in tal caso si interverrebbe coibentando internamente le superfici). Una lettura cautelativa del Dl Rilancio escluderebbe dal superecobonus le falde dei tetti (superfici inclinate), in quanto non esplicitamente menzionate. In tal caso, potrebbero rientrare in modo indiretto, come intervento di riqualificazione energetica e, analogamente, avverrebbe per i serramenti.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensa- zione, a pompa di calore (ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici) o con impianti di microcogenerazione. La dizione è molto generica: richiede l’intervento sulle parti comuni degli edifici (e, quindi, non necessariamente solo parti impiantistiche) e impone la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Non pare quindi sufficiente operare a livello di sistema di generazione (ovvero, cambiare caldaia) ma si deve intervenire anche sulle tubazioni o canalizzazioni di distribuzione del fluido termovettore. Si apre dunque alla trasformazione di impianti autonomi in impianti centralizzati, finalizzati tanto al riscaldamento quanto alla produzione di acqua calda sanitaria.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffresca- mento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici), o con impianti di microcogenerazione. In questo caso, è richiesta la ristrutturazione dell’impianto termico, comprensiva di sostituzione del generatore di calore, intervento sulle tubazioni di distribuzione e sostituzione dei terminali di emissione. L’intervento è inquadrabile nella riqualificazione energetica in base al Dlgs 192/05.

Attestazioni

Per beneficiare del 110% dovranno prodursi i seguenti documenti:

  • Progetto;
  • Relazione di conformità ai sensi di Legge 10/91 (prima dell’inizio dei lavori);
  • Attestato di Qualificazione Energetica (per chiudere i lavori);
  • Attestato di Prestazione Energetica (Ape).

Ricordiamo, inoltre, che la detrazione al 110% è possibile a condizione di riuscire a ottenere il doppio salto di classe energetica (o qualora non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta), da dimostrare mediante l’Ape prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Come detto in precedenza, anche gli impianti fotovoltaici sono agevolati al 110% se installati contestualmente ad almeno uno dei tre interventi trainanti o al sismabonus “aumentato”, e analogamente i sistemi di accumulo.

Nel superbonus 110% rientra anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché tale intervento sia fatto contestualmente agli interventi “trainanti energetici. In tal caso i limiti di spesa sono quelli già previsti dal Dl 63/2013.

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