FAQ

faq ecobonus e sismabonus 110%

Le risposte alle domande più frequenti

Ad oggi la data di scadenza per la fruizione dell’agevolazione è il 31 dicembre 2021. E’ allo studio un prolungamento al 31 dicembre 2022.

Si. Potrai cederci la detrazione che si trasforma in un credito di imposta del 110% per l’impresa che ha svolto i lavori nel tuo edificio. Penseremo noi a sostenre i costi dell’impresa che ha eseguito i lavori.

Si. Grazie a Cna non devi preoccuparti nè delle esigenze di liquidità per eseguire l’intervento, nè tantomeno di compensare il credito. Pensiamo a tutto noi. Ti chiediamo solo di eseguire a regola d’arte i lavori. Per assicurarci di ciò eseguiamo tre ispezioni nel corso del cantiere. 

Rifacimento dell’involucro, sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (riscaldamento), installazione di impianto fotovoltaico e relativo accumulo, installazione di colonnine elettriche di ricarica, sostituzione di infissi e altri interventi di riqualificazione energetica.

Rilasciare attestazioni e asseverazioni false o infedeli è un reato.  La possibile sanzione pecuniaria cui si va incontro varia da 2mila a 15mila euro. Per tutelare i professionisti che si rivolgono a Cna, eseguiamo un controllo qualitativo sulla documentazione prodotta.

Si, sarà possibile accedere al superbonus per i lavori ammessi dal sismabonus, mentre per l’ecobonus solo alle seconde case presenti all’interno di edifici condominiali, le altre sono escluse. E’ però allo studio l’estensione anche dell’ecobonus alle seconde case non di lusso.

a) Per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, il cosiddetto “cappotto termico” il tetto di spesa è pari all’ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

b) Per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) Per interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

d) Per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.

e) Per gli interventi riguardanti il sismabonus la soglia è di ero 96.000 come è gia attualmente, ricordando che tale soglia è comprensiva anche del Bonus ristrutturazioni già in vigore.

Con Cna sei al sicuro. Eseguiamo interventi ecobonus e sismabonus già dal 2018 e in Sicilia il totale dei lavori conclusi ha superato i 110 milioni di euro. E’ certamente indispensabile attendere la conversione del Decreto Rilancio e la pubblicazione delle linee guida da parte dell’Agenzia delle Entrate per avere un quadro definitivo ma già da adesso è possibile iniziare a redigere l’APE (attestazione prestazione energetca) dell’edificio attraverso un tuo tecnico di fiducia e iniziare l’iter per la cessione del credito.

Anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici spetterà una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” o di miglioramento sismico. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro, con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Questa detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici. Il pacchetto di sconti fiscali non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura. Sconto al 110% anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, purché agganciata agli interventi “trainanti”.

– Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, il tetto massimo è pari all’ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo; in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica.

– In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

– Per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, il tetto massimo è nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Si. Però l’installazione di impianti fotovoltaici non abbinata agli interventi previsti per il superbonus al 110% rimane al 50% come previsto dal testo unico per le imposte sui redditi (TUIR).

Si. La norma prevede che a seguito degli interventi è necessario migliorare la prestazione energetica dell’edificio migliorando di due classi la stessa.

E’ anche verò però che in Italia molti edifici sono in classe G ed è molto più facile (e meno costoso) passare di due classi energetiche partendo dalla classe G, che non dalla classe ad esempio C che ha già una efficienza elevata rispetto alle classi inferiori.

Si, ma in tal caso il contribuente dovrà anticipare il costo dell’intervento all’impresa che li ha effettuati oppure finanziarli con la banca.

hai bisogno di ulteriori informazioni?
compila il form sotto...

ti richiamiamo noi